Spero possa essere utile
Naturalmente non è farina del mio sacco, ma del "sole 24 ore"
Con la nuova normativa le banche dati
sono utilizzabili per motivi promozionali
Le telefonate promozionali all’ora di cena o il sabato mattina – nonostante i ripetuti interventi del Garante della privacy – non sono mai scomparse dalle case degli italiani. Ma ora, con l’entrata in vigore del cosiddetto Milleproroghe, c’è il rischio che l’assedio dei venditori sul filo ritorni alla situazione prima dell’estate del 2005, quando recapiti telefonici e indirizzi contenuti negli elenchi erano liberamente utilizzabili anche a fini di marketing. Ecco, allora, come difendersi.
La norma. Con la conversione in legge del Dl 207/2008 lo scorso mercoledì 25 febbraio, è infatti passato un emendamento che stabilisce che le banche dati costituite in base agli elenchi telefonici formati antecedentemente al 1° agosto 2005 sono utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche senza il consenso degli interessati. In pratica, si ripristinano le vecchie regole del gioco.
«La nostra reazione è di grande disapprovazione e preoccupazione – osserva il Garante della privacy, Francesco Pizzetti –. Da anni siamo impegnati a stroncare il fenomeno delle telefonate indesiderate, che consideriamo di assoluta inciviltà soprattutto se fatte in certe ore del giorno e quando il chiamato è un anziano».Le tutele. Va detto che l’utente non resta completamente scoperto. «Secondo il testo del Milleproroghe – osserva Pizzetti – i dati personali sono lecitamente utilizzabili dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005: resta illecita, quindi, la vendita di tali informazioni. Rimangono inoltre validi gli strumenti anti-spamming telefonico stabiliti sia dal Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) sia da successivi provvedimenti del Garante». È bene ricordare che l’utente può in primo luogo chiedere a chi lo chiama di spiegargli da dove sono stati estratti i dati personali che lo riguardano. Il secondo diritto è che venga rispettata la sua volontà di non essere più disturbato con offerte promozionali; in terzo luogo può esigere che i suoi dati siano cancellati dal data base del call center nel quale sono stati inseriti (servendosi, se non bastasse la richiesta a voce, del modulo scaricabile dal sito del Garante, che potrà inviare al responsabile del trattamento dei dati personali). Se poi il teleselling da parte della società non dovesse cessare, potrà inviare una segnalazione all’Autorità stessa. Resta da vedere quante saranno le chiamate e se l’interlocutore – una volta richiesto di indicare il titolare della banca dati o l’azienda per la quale chiama – non farà riferimento, di volta in volta, a società diverse.
Chiamate indesiderate
sotto controllo
Come cambiano le regole in seguito alla norma sulle banche dati contenuta nel Milleproroghe e quali sono le difese dell’utente.
Servizi non richiesti e recesso
Soggetti interessati
Numero di utenti telefonici: 95 milioni di simcard (telefonia mobile) e 25 milioni di linee fisse
Numero di utenti coinvolti: 15 milioni presenti negli elenchi telefonici precedenti al 2005. Di questi, solo 750mila hanno dato il consenso a essere contattati.
La norma
Articolo 44 del Milleproroghe: fino al 31 dicembre 2009 i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili, ma solo da quanti hanno utilizzato tali banche dati.
Numero contattabili
Per telefono o per posta: potranno essere contattati telefonicamente o via posta per l’acquisto di prodotti o servizi anche coloro che non hanno dato il loro consenso a essere contattati e anche chi si è fatto cancellare dagli elenchi dopo il 2005.
Le possibili difese
Diritti del chiamato e doveri dell’operatore: ecco le indicazioni contenute in precedenti provvedimenti del Garante della Privacy.
1) L’addetto al call center deve spiegare all’utente chiamato da dove sono stati estratti i dati personali che lo riguardano;
2) L’operatore deve registrare e rispettare la volontà dell’utente di non ricevere il servizio e l’eventuale contrarietà all’utilizzo dei dati;
3) L’utente può esigere senza costi o formalità la cancellazione dei suoi dati dal data base dove erano inseriti;
4) Gestori e call center devono effettuare controlli sui responsabili del trattamento dati svolto presso i diversi call center
La segnalazione
Come si richiede il blocco: si può chiedere a voce il blocco dell’utilizzo dei propri dati o si può utilizzare il modulo disponibile su
www.garanteprivacy.it e inviarlo al responsabile del trattamento comunicato dall’operatore che ha chiamato l’utente. In assenza di risposta si può segnalare la situazione al Garante della Privacy.
Le sanzioni
Giro di vite: raddoppiano le sanzioni minime e massime per le principali violazioni contemplate dal codice della privacy. Viene inoltre generalizzata la sanzione accessoria della pubblicazione in uno o più quotidiani dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Servizi non richiesti
e recesso
Vendita servizi di tlc: l’attivazione di servizi non richiesti è regolamentata dalla delibera Agcom 664/06/Cons. La sentenza stabilisce:
1) durante le chiamate devono essere comunicati scopo, nome società, nome e cognome del chiamante;
2) in caso di accettazione saranno indicati numero della pratica e recapito della società;
3) sarà inviato un modulo entro la data di avvio del contratto con le modalità per opporsi
Il diritto di ripensamento: è regolamentato dal Codice del consumatore e prevede la restituzione del bene senza spese né motivazioni entro 10 giorni dal ricevimento o entro 90 giorni in caso di mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del venditore.