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Da ..hic!.. Gennaro

da wineless il 06 mag 2007 13:34


http://www.ilmangione.it/magazine/news. ... ticolo=692

La trovo assurda questa cosa, voi che ne pensate?
Invece che vengano messi in libertà gli assassini è giusto?

Adry =^_^=


alla fine sempre di pastasciutta si tratta

da il_verza il 06 mag 2007 17:21


Importante decisione della prima sezione Civile della Corte di Cassazione che ha stabilito che una precedente condanna per reati connessi all’abuso di alcol invalida la possibilità di ottenere
il permesso di aprire un ristorante.

Secondo i giudici la legge 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) escludono che "possa ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti colui che abbia riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo".

Ciò che rileva ai fini dell'iscrizione, spiega la Corte e' il fatto che il richiedente abbia riportato condanna per quel reato. E l'esistenza della condanna e' liberamente valutata dal giudice civile o amministrativo senza che la decisione penale possa in alcun modo vincolarlo". Per questo "fin quando non venga revocata, la decisione penale di condanna sopravvive all'abolizione del reato per il quale fu adottata. E tale sopravvivenza e' di per se' sufficiente a giustificare il diniego dell'iscrizione nel registro degli esercenti, per il quale rileva solo l'esistenza della condanna, indipendente da ogni considerazione per l'esistenza e la rilevanza giuridica del fatti oer il quale quella condanna fu pronunciata".


Se ho capito bene :roll: :


- il tizio chiede d’ottenere l’iscrizione al registro degli esercenti


- l’articolo 4 della legge sui pubblici servizi (287/1991) prevede che non possano essere iscritti coloro che

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica… per delitti commessi in stato
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti… per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo,
le sostanze stupefacenti o psicotrope…

- l’articolo 5 della stessa legge prevede che

Nelle ipotesi di cui al comma 4… lettera c), il divieto di iscrizione nel registro… ha la durata di 5 anni a decorrere
dal giorno in cui
la pena è stata scontata, o si sia in qualsiasi modo estinta


- il tizio ha effettivamente riportato una condanna per reato concernente lo stato d’ubriachezza (Art.688 c.p.), quindi gli viene negata


- fa ricorso, eccependo il fatto che il reato concernente lo stato d’ubriachezza è stato nel frattempo depenalizzato



- la corte gli dà torto: Ciò che rileva, ai fini dell'iscrizione, e' il fatto che il richiedente abbia riportato condanna per quel reato. Per questo, fin quando non venga revocata, la decisione penale di condanna sopravvive all'abolizione del reato per il quale fu adottata. E tale sopravvivenza e' di per se' sufficiente a giustificare il diniego dell'iscrizione nel registro degli esercenti, per il quale rileva solo l'esistenza della condanna

da Stroliga il 06 mag 2007 17:25


oh no......un altro avvocato! :roll: ma non ci bastava deloZio? :P

da il_verza il 06 mag 2007 17:31


:oops: vabbè...... se non ho capito bene, correggetemi pure!! :cry: :cry:

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