DPR 520 1954 e successive modifiche e integrazioni. La legge nasce per impedire le malattie diffusive.
Art. 83
... omissis ...
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Non viene mai citato il divieto di accesso a luoghi serviti dal pubblico.
La Regione Toscana vieta di esporre il cartello "Io qui non posso entrare" e ha definito l'accesso con guinzaglio e museruola nei locali pubblici con alcune limitazioni che adesso non ho voglia di scrivere...
Poi ci sono tutta una serie di divieti fatti dai singoli Comuni e dai locali stessi.
La norma, nei vecchi regolamenti condominiali, che vietava di tenere animali in casa è stata ritenuta illeggittima dalla Cassazione.
Quindi fante può abitare tranquillo nel suo condominio.
Comparare bambini e cani mi pare per lo meno "azzardato".
Fosse tra "lo animalo e fante" allora se ne può discutere.
A quando gli insulti personali pieni di odio e livore? Su diamoci da fare!