silbusin ha scrittoDL n° 109 27.1.1992
Art. 10.
Termine minimo di conservazione e data di scadenza
1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale
il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in
adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la
dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data
oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa
figura.
2. La data di scadenza e' la data entro la quale il prodotto
alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da
consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del
punto della confezione in cui essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine,
del giorno, del mese e dell'anno.
4. La data puo' essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti
alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti
alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del
prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del
prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi
in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme
specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate
dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di
validita' e' stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di
qualsiasi altra data non e' richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non
siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito
trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti,
i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi
dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93,
2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10%
in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le
bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacita'
superiore a 5 litri destinati alle collettivita';
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per
loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive
alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in
zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
Yoda ha scrittoLa data di scadenza del prodotto, e' obbligatoria solo per i vini in Brick.( Tavernello, Settesoli ecc ecc)
Probabilmente , l'obbligo deriva dal fatto in questo particolare contenitore possano esistere seri problemi di ossidazione.
Nessun obbligo invece per i vini in vetro.
montefollonico ha scrittola data di imbottigliamento c'è, ma non identificabile ai più.
Siccome ogni prodotto deve essere "rintracciabile" ai fini di una immediata reperibilità in caso esempio di avvenelamenti, contaminazioni eccetera, per essere ritirato o quantomeno controllato, ogni bottiglia riporta un codice a barre oppure stampate un serie di cifre e/o lettere, dal quale anche noi profani una volta imparato il meccanismo di decifrazione, possiamo risalire al famoso LOTTO di produzione, con data certa ed addiritttura a volte anche l'ora. Saluti Monty